Statuto
La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione,
nell’ambito del più ampio genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del Codice civile, nonché dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs.117/2017) e ha durata illimitata.
La Fondazione utilizza la locuzione “ENTE DEL TERZO SETTORE”, ovvero l’acronimo “ETS” nella
propria denominazione e di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
La Fondazione, senza finalità di lucro e senza possibilità di distribuire utili, ha come scopo il
perseguimento di obiettivi di solidarietà sociale ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 5 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs.117/2017).
In particolare, la Fondazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale favorendo il processo di inclusione sociale e di tutela dei diritti delle persone disabili, ivi compresi i disabili gravi e gravissimi, e dei relativi nuclei familiari, garantendo loro pari dignità e qualità di vita. La Fondazione intende svolgere – anche in collaborazione con altre realtà – attività volte al sostegno e ad una migliore qualità di vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie nel c. d. “Durante e Dopo Di Noi”.
La Fondazione, in piena collaborazione con i Servizi, pubblici e privati, con il costante e
permanente coinvolgimento delle famiglie e delle persone con disabilità stesse nella
individuazione/progettazione del proprio modello di vita futuro, si propone di offrire elementi di
“garanzia di continuità” rispetto a quanto dalla famiglia stessa realizzato in anni di impegno e lavoro per il momento in cui la persona con disabilità rimarrà priva di adeguata assistenza da parte del nucleo d’origine.
La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
mediante l’esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:
- interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000,
n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5
febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; - prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14
febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive
modificazioni; - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale,
incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del D.Lgs. 117/2017; - ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei
consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del D.Lgs.
117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le
banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53,e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e
delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della
disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge
6 giugno 2016, n. 106; - beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a
sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell’articolo 5
del D.Lgs. 117/2017.
La Fondazione intende promuovere, attivare e/o svolgere, in piena collaborazione anche con gli Enti pubblici, un’attività volta all’assistenza, di tipo sociale o socio sanitario, nell’interesse di persone con disabilità e delle loro famiglie, al fine di garantirne il costante monitoraggio e la migliore qualità della vita nel “Durante e Dopo di Noi”.
Tali finalità potranno essere perseguite direttamente, tramite la promozione, il sostegno e la realizzazione dei progetti approvati dalla Fondazione, anche in collaborazione con l’Ente pubblico o con altri Enti che perseguano finalità compatibili con quelle della Fondazione, ovvero indirettamente anche attraverso iniziative ed attività di beneficenza, a favore di persone fisiche svantaggiate o di ETS o di Enti eroganti servizi nei confronti della collettività le cui finalità siano compatibili con quelle della Fondazione e comunque nel rispetto della normativa di riferimento.
In particolare, la Fondazione si prefigge di svolgere le seguenti attività:
- promozione e tutela dei diritti delle persone disabili, anche nel “Durante e Dopo di noi”, così come sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dal Parlamento italiano con legge n. 18 del 3 Marzo 2009 (CRPD) e successive modifiche o integrazioni alla medesima Convenzione, nonché dalla Legge n. 112/2016;
- predisposizione e realizzazione, anche insieme ai Servizi territoriali e ad altre realtà, nell’interesse di coloro che ne faranno richiesta e previa valutazione della sostenibilità economica, del progetto di vita personalizzato nel “durante” e per il “dopo di noi” mediante l’individuazione degli strumenti giuridici, sanitari, socio assistenziali ed educativi utili a tutelare la persona condisabilità nonché a realizzare le sue aspirazioni ed autonomie;
- promozione, elaborazione e realizzazione di progetti di residenzialità e di vita autonoma inpreparazione ad un progressivo distacco della persona con disabilità dal contesto familiare (presso la propria abitazione o mediante soluzioni alternative), anche esercitando una azione dimonitoraggio della qualità della vita e ponendosi in collaborazione con Enti ed Istituzioni Pubbliche e/o private, verificando l’idoneità delle condizioni ambientali in cui la persona possa trovarebenessere psicofisico, nel pieno rispetto delle proprie capacità, esigenze, aspirazioni e aspettative;
- promozione, organizzazione e realizzazione di brevi soggiorni, vacanze estive, weekend o uscite giornaliere infrasettimanali come fase propedeutica, preparatoria alla realizzazione dei progetti di autonomia delle persone disabili;
- promozione e gestione, diretta e/o indiretta, anche in collaborazione e partnership con altrisoggetti e/o Enti di attività, anche sperimentali e di carattere innovativo, servizi di accoglienza,assistenza e cura, nonché di ogni altro servizio di assistenza sociale e socio riabilitativa, assistenziale, anche in strutture diurne, o in contesti lavorativi o di tipo socio occupazionale a beneficio di persone con disabilità e delle loro famiglie;
- promozione e realizzazione di attività di aggregazione e per la gestione del tempo libero, di centri sociali e culturali, di centri di formazione professionale e inserimento nel mondo del lavoro tesi a favorire il processo di integrazione sociale delle persone con disabilità;
- promozione e realizzazione di spazi di ascolto e di informazione in favore delle persone condisabilità e dei loro familiari;
- assunzione di incarichi di protezione giuridica, anche a titolo provvisorio, previsti dal libro primo del Codice civile e dalla Legge 09 gennaio 2004 n. 6, tra cui, in specie: tutore, curatore, institore, amministratore di sostegno, sostituzione fedecommissaria e ogni altro incarico di protezione giuridica previsto dalle norme citate;
- assunzione di incarichi di “Trustee” o di “Guardiano”, in tema di TRUST, nonché possibilità distipulare contratti di mantenimento, “Affidamento fiduciario”, e comunque di contratti che abbiano come scopo la garanzia del progetto di vita personalizzato della persona con disabilità e dei suoi famigliari; anche ai fini di quanto previsto dalla Legge 22/06/2016 n. 112 (legge sul dopo di noi),
- svolgimento di attività di monitoraggio su progetti di vita personalizzati e sulla qualità di vita;
- promozione, divulgazione e qualificazione delle attività della Fondazione, anche mediante l’organizzazione di seminari, corsi o momenti formativi, la collaborazione in ricerche scientifiche e l’istituzione di borse di studio.
Per il raggiungimento dei propri fini la Fondazione può collaborare, anche in regime convenzionale, con enti pubblici e privati, e può aderire ad organismi regionali, nazionali ed internazionali che perseguono scopi analoghi.
Può inoltre esercitare ulteriori attività diverse da quelle sopra indicate purché strumentali e
secondarie rispetto a quelle di interesse generale e nei limiti ed alle condizioni previsti dalla
normativa vigente.
La determinazione delle specifiche concrete attività di carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale è rimessa al prudente apprezzamento dell’organo amministrativo che ne documenta il carattere secondario e strumentale nel bilancio.
Nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente, la Fondazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività statutaria, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo, nonché in forma organizzata e continuativa
- Rappresentato inizialmente da quanto apportato a tale titolo dai Fondatori Promotori al momento della costituzione della Fondazione e indicato nell’atto costitutivo della medesima, e comunque di misura non inferiore a quanto previsto nell’art.22 del Codice del Terzo Settore
- incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori o dai Fondatori Partecipanti o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;
2) dal fondo di gestione costituito:
- dai conferimenti in denaro effettuati dai Fondatori Promotori eccedenti la quota destinata a costituire fondo di dotazione;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, proventi di attività di raccolta fondi che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall’Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori Promotori, da Fondatori Partecipanti, Amici della fondazione o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- dai ricavi delle attività di interesse generale e di quelle secondarie e strumentali;
- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla
Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima; - dagli avanzi di gestione;
B) Funzione
Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale così come definita dal presente Statuto all’art. 2.
In coerenza con l’assenza di ogni scopo di lucro, è sempre vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di Fondatori Promotori, Fondatori Partecipanti e Amici della fondazione, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti gli organi sociali.
Sono considerate operazioni di distribuzioni indiretta di utili le seguenti attività:
- La corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- La corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’articolo 5, comma 1, lettere b) e h) del D.Lgs. 117/2017;
- L’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato ai Fondatori, agli Amici della fondazione, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l’organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell’organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l’oggetto dell’attività di interesse generale;
- – la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.
Gli eventuali avanzi nelle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la realizzazione delle
attività di interesse generale per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione.
- Fondatori Promotori
- Fondatori Partecipanti
- Amici della Fondazione
- Assemblea dei Fondatori
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente
- l’Organo di Controllo
- La nomina e la revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione e dell’Organo di controllo;
- La ratifica dei criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione per l’attribuzione della qualità di Fondatore Partecipante successivamente all’atto costitutivo e comunque la decisione rispetto a eventuali richieste di ammissione presentate al Consiglio di Amministrazione in deroga ai criteri già stabiliti
- La ratifica dei criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione per l’attribuzione della qualità di Amico della Fondazione, successivamente all’atto costitutivo e comunque la decisione rispetto a eventuali richieste di ammissione presentate al Consiglio di Amministrazione in deroga ai criteri già stabiliti
- La ratifica delle eventuali modifiche statutarie, nonché delle fusioni, trasformazioni e scissioni ex art. 42 bis Codice civile, deliberate dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi del successivo art. 20 del presente statuto;
- L’approvazione del regolamento e le eventuali sue modifiche per il funzionamento dell’Assemblea dei Fondatori, nonché per la definizione della procedura di nomina e revoca degli organi della Fondazione
- L’approvazione del regolamento concernente le modalità e i termini per l’esercizio da parte di ciascun Fondatore del diritto alla consultazione del libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione nonché per l’accesso agli atti amministrativi della Fondazione;
- La ratifica delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione in ordine ai soggetti ai quali devolvere il patrimonio residuo in caso di estinzione della Fondazione, ai sensi del successivo art. 21 del presente statuto.
A cura del Presidente della Fondazione e sotto la sua responsabilità viene tenuto il libro dei verbali nel quale vengono trascritte le delibere assunte dalla Assemblea dei Fondatori.
L’Assemblea è convocata, almeno una volta all’anno, in forma scritta nelle forme previste dal
regolamento, in un luogo della Città Metropolitana di Bologna. La convocazione deve essere inviata almeno quindici giorni prima della data prevista per la riunione e deve essere pubblicata presso la sede legale. Ove non diversamente previsto, l’Assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà dei membri aventi diritto e le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, da svolgersi almeno dopo ventiquattro ore dalla prima, l’Assemblea è valida indipendentemente dal numero dei presenti e decide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Qualora un membro della Assemblea dei Fondatori non possa partecipare alla assemblea può delegare un altro componente della stessa. Un componente della Assemblea non può essere portatore di più di due deleghe.
L’intervento in assemblea è consentito anche con mezzi di telecomunicazione e il voto può essere espresso in via elettronica nei termini e modalità disciplinate con apposito regolamento e a condizione che sia possibile verificare l’identità del Fondatore che partecipa e vota.
- Deliberare in merito all’ammissione di Fondatori Partecipanti e Amici della Fondazione in base ai criteri precedentemente stabiliti e ratificati dall’Assemblea dei Fondatori;
- Deliberare le eventuali modifiche statutarie nonché le fusioni, trasformazioni e scissioni ex art. 42 bis Codice civile, ai sensi del successivo art. 20 del presente statuto;
- Deliberare, alla presenza di almeno tre quarti dei consiglieri e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, la partecipazione della Fondazione, ovvero l’assunzione di incarichi inerenti a un Trust, previa attenta valutazione e verifica di tutte le implicazioni che ne possono discendere, con particolare riguardo alle finalità del Trust e alla Legge regolatrice del Trust.
- Deliberare la scelta dei soggetti ai quali devolvere il patrimonio residuo in caso di estinzione della Fondazione, ai sensi del successivo art. 21 del presente statuto
Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei suoi componenti il regolamento relativo al proprio funzionamento.
Il Consiglio di Amministrazione predispone e approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo con l’obbligo di riferire all’Assemblea dei Fondatori entro e non oltre 30 giorni dall’approvazione del bilancio sia esso preventivo o consuntivo.
Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre delegare parte dei propri poteri al Presidente e a uno o più Consiglieri Delegati.