Statuto

Denominazione, sede, durata e scopi

Art.1

È costituita la Fondazione denominata “FONDAZIONE SEMPRE INSIEME ETS” con sede in Bologna, in Piazza della Pace 4/A.
Il trasferimento della sede all’interno del comune può essere assunto con delibera del Consiglio di Amministrazione. Il trasferimento della sede in altri comuni all’interno della regione Emilia
Romagna, è di competenza dell’Assemblea dei Fondatori. Con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione, inoltre, potranno essere istituite sedi operative e/o amministrative, anche in altri comuni della Regione Emilia-Romagna.

La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione,
nell’ambito del più ampio genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del Codice civile, nonché dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs.117/2017) e ha durata illimitata.
La Fondazione utilizza la locuzione “ENTE DEL TERZO SETTORE”, ovvero l’acronimo “ETS” nella
propria denominazione e di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art.2

La Fondazione, promossa da un gruppo di famigliari di persone con disabilità, trae la propria origine e mantiene il proprio riferimento ideale nel grande patrimonio di valori e di solidarietà umana formatosi nell’ambito dello svolgimento dell’attività di una storica associazione cittadina Onlus dedicata alla tutela delle persone con disabilità, incluse quelle gravi e gravissime, e delle loro famiglie e si propone di perseguire le finalità statutarie coinvolgendo tutte le componenti della Società civile.

La Fondazione, senza finalità di lucro e senza possibilità di distribuire utili, ha come scopo il
perseguimento di obiettivi di solidarietà sociale ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 5 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs.117/2017).
In particolare, la Fondazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale favorendo il processo di inclusione sociale e di tutela dei diritti delle persone disabili, ivi compresi i disabili gravi e gravissimi, e dei relativi nuclei familiari, garantendo loro pari dignità e qualità di vita. La Fondazione intende svolgere – anche in collaborazione con altre realtà – attività volte al sostegno e ad una migliore qualità di vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie nel c. d. “Durante e Dopo Di Noi”.
La Fondazione, in piena collaborazione con i Servizi, pubblici e privati, con il costante e
permanente coinvolgimento delle famiglie e delle persone con disabilità stesse nella
individuazione/progettazione del proprio modello di vita futuro, si propone di offrire elementi di
“garanzia di continuità” rispetto a quanto dalla famiglia stessa realizzato in anni di impegno e lavoro per il momento in cui la persona con disabilità rimarrà priva di adeguata assistenza da parte del nucleo d’origine.

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
mediante l’esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

  • interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000,
    n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5
    febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
  • prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14
    febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive
    modificazioni;
  • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale,
    incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del D.Lgs. 117/2017;
  • ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
  • promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei
    consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del D.Lgs.
    117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le
    banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
  • educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53,e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  • servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e
    delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della
    disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge
    6 giugno 2016, n. 106;
  • beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a
    sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell’articolo 5
    del D.Lgs. 117/2017.

La Fondazione intende promuovere, attivare e/o svolgere, in piena collaborazione anche con gli Enti pubblici, un’attività volta all’assistenza, di tipo sociale o socio sanitario, nell’interesse di persone con disabilità e delle loro famiglie, al fine di garantirne il costante monitoraggio e la migliore qualità della vita nel “Durante e Dopo di Noi”.
Tali finalità potranno essere perseguite direttamente, tramite la promozione, il sostegno e la realizzazione dei progetti approvati dalla Fondazione, anche in collaborazione con l’Ente pubblico o con altri Enti che perseguano finalità compatibili con quelle della Fondazione, ovvero indirettamente anche attraverso iniziative ed attività di beneficenza, a favore di persone fisiche svantaggiate o di ETS o di Enti eroganti servizi nei confronti della collettività le cui finalità siano compatibili con quelle della Fondazione e comunque nel rispetto della normativa di riferimento.

In particolare, la Fondazione si prefigge di svolgere le seguenti attività:

  • promozione e tutela dei diritti delle persone disabili, anche nel “Durante e Dopo di noi”, così come sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dal Parlamento italiano con legge n. 18 del 3 Marzo 2009 (CRPD) e successive modifiche o integrazioni alla medesima Convenzione, nonché dalla Legge n. 112/2016;
  • predisposizione e realizzazione, anche insieme ai Servizi territoriali e ad altre realtà, nell’interesse di coloro che ne faranno richiesta e previa valutazione della sostenibilità economica, del progetto di vita personalizzato nel “durante” e per il “dopo di noi” mediante l’individuazione degli strumenti giuridici, sanitari, socio assistenziali ed educativi utili a tutelare la persona condisabilità nonché a realizzare le sue aspirazioni ed autonomie;
  • promozione, elaborazione e realizzazione di progetti di residenzialità e di vita autonoma inpreparazione ad un progressivo distacco della persona con disabilità dal contesto familiare (presso la propria abitazione o mediante soluzioni alternative), anche esercitando una azione dimonitoraggio della qualità della vita e ponendosi in collaborazione con Enti ed Istituzioni Pubbliche e/o private, verificando l’idoneità delle condizioni ambientali in cui la persona possa trovarebenessere psicofisico, nel pieno rispetto delle proprie capacità, esigenze, aspirazioni e aspettative;
  • promozione, organizzazione e realizzazione di brevi soggiorni, vacanze estive, weekend o uscite giornaliere infrasettimanali come fase propedeutica, preparatoria alla realizzazione dei progetti di autonomia delle persone disabili;
  • promozione e gestione, diretta e/o indiretta, anche in collaborazione e partnership con altrisoggetti e/o Enti di attività, anche sperimentali e di carattere innovativo, servizi di accoglienza,assistenza e cura, nonché di ogni altro servizio di assistenza sociale e socio riabilitativa, assistenziale, anche in strutture diurne, o in contesti lavorativi o di tipo socio occupazionale a beneficio di persone con disabilità e delle loro famiglie;
  • promozione e realizzazione di attività di aggregazione e per la gestione del tempo libero, di centri sociali e culturali, di centri di formazione professionale e inserimento nel mondo del lavoro tesi a favorire il processo di integrazione sociale delle persone con disabilità;
  • promozione e realizzazione di spazi di ascolto e di informazione in favore delle persone condisabilità e dei loro familiari;
  • assunzione di incarichi di protezione giuridica, anche a titolo provvisorio, previsti dal libro primo del Codice civile e dalla Legge 09 gennaio 2004 n. 6, tra cui, in specie: tutore, curatore, institore, amministratore di sostegno, sostituzione fedecommissaria e ogni altro incarico di protezione giuridica previsto dalle norme citate;
  • assunzione di incarichi di “Trustee” o di “Guardiano”, in tema di TRUST, nonché possibilità distipulare contratti di mantenimento, “Affidamento fiduciario”, e comunque di contratti che abbiano come scopo la garanzia del progetto di vita personalizzato della persona con disabilità e dei suoi famigliari; anche ai fini di quanto previsto dalla Legge 22/06/2016 n. 112 (legge sul dopo di noi),
  • svolgimento di attività di monitoraggio su progetti di vita personalizzati e sulla qualità di vita;
  • promozione, divulgazione e qualificazione delle attività della Fondazione, anche mediante l’organizzazione di seminari, corsi o momenti formativi, la collaborazione in ricerche scientifiche e l’istituzione di borse di studio.

Per il raggiungimento dei propri fini la Fondazione può collaborare, anche in regime convenzionale, con enti pubblici e privati, e può aderire ad organismi regionali, nazionali ed internazionali che perseguono scopi analoghi.
Può inoltre esercitare ulteriori attività diverse da quelle sopra indicate purché strumentali e
secondarie rispetto a quelle di interesse generale e nei limiti ed alle condizioni previsti dalla
normativa vigente.
La determinazione delle specifiche concrete attività di carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale è rimessa al prudente apprezzamento dell’organo amministrativo che ne documenta il carattere secondario e strumentale nel bilancio.
Nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente, la Fondazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività statutaria, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo, nonché in forma organizzata e continuativa

Ambito di operatività e patrimonio

Art.3

La Fondazione può operare nell’ambito territoriale della Regione Emilia Romagna.

Art.4

Composizione
Il patrimonio della Fondazione è costituito dall’insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell’Ente, provenienti da contributi dei Fondatori Promotori, dai Fondatori Partecipanti e dagli Amici della fondazione, dai redditi patrimoniali, da eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fund raising, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.
In particolare, il patrimonio della fondazione è composto:

1) dal fondo di dotazione:

  • Rappresentato inizialmente da quanto apportato a tale titolo dai Fondatori Promotori al momento della costituzione della Fondazione e indicato nell’atto costitutivo della medesima, e comunque di misura non inferiore a quanto previsto nell’art.22 del Codice del Terzo Settore
  • incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori o dai Fondatori Partecipanti o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
  • costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

2) dal fondo di gestione costituito:

  • dai conferimenti in denaro effettuati dai Fondatori Promotori eccedenti la quota destinata a costituire fondo di dotazione;
  • dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
  • da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, proventi di attività di raccolta fondi che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;
  • da eventuali contributi attribuiti dall’Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
  • da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori Promotori, da Fondatori Partecipanti, Amici della fondazione o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
  • dai ricavi delle attività di interesse generale e di quelle secondarie e strumentali;
  • dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla
    Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima;
  • dagli avanzi di gestione;

B) Funzione
Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale così come definita dal presente Statuto all’art. 2.
In coerenza con l’assenza di ogni scopo di lucro, è sempre vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di Fondatori Promotori, Fondatori Partecipanti e Amici della fondazione, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti gli organi sociali.
Sono considerate operazioni di distribuzioni indiretta di utili le seguenti attività:

  • La corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
  • La corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’articolo 5, comma 1, lettere b) e h) del D.Lgs. 117/2017;
  • L’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
  • Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato ai Fondatori, agli Amici della fondazione, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l’organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell’organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l’oggetto dell’attività di interesse generale;
  • – la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

Gli eventuali avanzi nelle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la realizzazione delle
attività di interesse generale per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione.

Fondatori – Volontari e Organi

Art.5

I membri della Fondazione si dividono in:

  • Fondatori Promotori
  • Fondatori Partecipanti
  • Amici della Fondazione

Art.6

Sono Fondatori Promotori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, indicati come tali
nell’atto costitutivo. La qualifica di Fondatore Promotore non può avere, in nessun caso, carattere di temporaneità. I Fondatori Promotori e i loro famigliari, hanno diritto di prelazione rispetto ai servizi e le attività prestate dalla Fondazione.

Art.7

Sono Fondatori Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono al mantenimento della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, o con l’attribuzione di beni materiali o immateriali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di Amministrazione con regolamento approvato dall’Assemblea dei Fondatori. La qualifica di Fondatore Partecipante non può avere, in nessun caso, carattere di temporaneità.
In ogni caso i Fondatori Partecipanti dovranno essere costituiti per almeno due terzi da famigliari di persone con disabilità o persone con disabilità.
Anche i Fondatori Partecipanti e i loro famigliari, hanno diritto di prelazione rispetto ai servizi e le attività prestate dalla Fondazione.

Art.8

Sono Amici della Fondazione le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi, senza divenirne Fondatori Partecipanti, mediante contributi in denaro e/o beni e/o prestazioni professionali e/o attività di volontariato in forma continuata secondo le regole e con le modalità determinate con regolamento dal Consiglio di Amministrazione e approvate dall’Assemblea dei Fondatori.
Con il medesimo regolamento la Fondazione potrà attribuire carattere di temporaneità a tale qualifica.

Art.9

La Fondazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell’opera di volontari.
Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore della Fondazione o dei progetti della stessa mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.
Al volontario possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente
sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni
preventivamente stabilite. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Ove la Fondazione si avvalga di volontari è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
Nel caso si avvalga di volontari, la Fondazione deve assicurarli contro gli infortuni e le malattie
connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art.10

Sono organi della Fondazione:

  • Assemblea dei Fondatori
  • il Consiglio di Amministrazione
  • il Presidente
  • l’Organo di Controllo

Art.11

I Fondatori, sia quelli indicati nell’atto costitutivo, ovvero i Fondatori Promotori, che quelli divenuti tali successivamente, ovvero i Fondatori Partecipanti, costituiscono l’Assemblea dei Fondatori.
Ciascun Fondatore ha diritto a un voto; tutti i Fondatori hanno pari diritto di voto rispetto alle
delibere di competenza dell’Assemblea dei Fondatori.
Tutti i Fondatori, maggiorenni e pienamente capaci, possono essere eletti a funzioni di
rappresentanza, direttive e di amministrazione.
A ciascun Fondatore, secondo le modalità disciplinate da apposito regolamento, è data possibilità di consultazione del libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione e di accesso agli atti amministrativi.
All’Assemblea dei Fondatori compete:

  • La nomina e la revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione e dell’Organo di controllo;
  • La ratifica dei criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione per l’attribuzione della qualità di Fondatore Partecipante successivamente all’atto costitutivo e comunque la decisione rispetto a eventuali richieste di ammissione presentate al Consiglio di Amministrazione in deroga ai criteri già stabiliti
  • La ratifica dei criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione per l’attribuzione della qualità di Amico della Fondazione, successivamente all’atto costitutivo e comunque la decisione rispetto a eventuali richieste di ammissione presentate al Consiglio di Amministrazione in deroga ai criteri già stabiliti
  • La ratifica delle eventuali modifiche statutarie, nonché delle fusioni, trasformazioni e scissioni ex art. 42 bis Codice civile, deliberate dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi del successivo art. 20 del presente statuto;
  • L’approvazione del regolamento e le eventuali sue modifiche per il funzionamento dell’Assemblea dei Fondatori, nonché per la definizione della procedura di nomina e revoca degli organi della Fondazione
  • L’approvazione del regolamento concernente le modalità e i termini per l’esercizio da parte di ciascun Fondatore del diritto alla consultazione del libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione nonché per l’accesso agli atti amministrativi della Fondazione;
  • La ratifica delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione in ordine ai soggetti ai quali devolvere il patrimonio residuo in caso di estinzione della Fondazione, ai sensi del successivo art. 21 del presente statuto.

A cura del Presidente della Fondazione e sotto la sua responsabilità viene tenuto il libro dei verbali nel quale vengono trascritte le delibere assunte dalla Assemblea dei Fondatori.
L’Assemblea è convocata, almeno una volta all’anno, in forma scritta nelle forme previste dal
regolamento, in un luogo della Città Metropolitana di Bologna. La convocazione deve essere inviata almeno quindici giorni prima della data prevista per la riunione e deve essere pubblicata presso la sede legale. Ove non diversamente previsto, l’Assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà dei membri aventi diritto e le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, da svolgersi almeno dopo ventiquattro ore dalla prima, l’Assemblea è valida indipendentemente dal numero dei presenti e decide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Qualora un membro della Assemblea dei Fondatori non possa partecipare alla assemblea può delegare un altro componente della stessa. Un componente della Assemblea non può essere portatore di più di due deleghe.

L’intervento in assemblea è consentito anche con mezzi di telecomunicazione e il voto può essere espresso in via elettronica nei termini e modalità disciplinate con apposito regolamento e a condizione che sia possibile verificare l’identità del Fondatore che partecipa e vota.

Art.12

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione che è composto da un numero minimo di tre ad un massimo di sette membri, sempre dispari.
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni. Tutti i Consiglieri sono rieleggibili.
Il Consiglio di Amministrazione è composto nella misura di almeno due terzi da Fondatori, di cui almeno un terzo Fondatori Promotori, e da un rappresentante di AIAS Bologna. Qualora,
impossibilità oggettiva o soggettiva, non potesse essere rispettata la maggioranza di componenti Fondatori, in ogni caso il Consiglio di Amministrazione dovrà essere composto in maggioranza da famigliari di persone con disabilità o da persone con disabilità tali da non compromettere la capacità di agire.
Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più Consiglieri il Consiglio nomina per
cooptazione, scegliendo, rispettando l’ordine, tra i primi non eletti e qualora non ci fosse nessuno disponibile sceglierà, discrezionalmente e comunque nel rispetto di quanto stabilito al comma precedente, i sostituti che restano in carica fino alla scadenza dell’organo. Qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri l’intero Consiglio si intenderà decaduto.

Art.13

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente e un Vice Presidente che, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, lo sostituisca in tutte le sue funzioni. Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art.14

Il Consiglio di Amministrazione è titolare di tutti i poteri necessari per la gestione ordinaria e
straordinaria della Fondazione ed è in sua facoltà deliberare regolamenti per il funzionamento della Fondazione.
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre la facoltà di costituire un Consiglio Scientifico, un Comitato di Garanzia e ogni altro organismo consultivo reputi necessario per le attività della Fondazione, stabilendone i compiti.
Al Consiglio di Amministrazione compete, altresì:

  • Deliberare in merito all’ammissione di Fondatori Partecipanti e Amici della Fondazione in base ai criteri precedentemente stabiliti e ratificati dall’Assemblea dei Fondatori;
  • Deliberare le eventuali modifiche statutarie nonché le fusioni, trasformazioni e scissioni ex art. 42 bis Codice civile, ai sensi del successivo art. 20 del presente statuto;
  • Deliberare, alla presenza di almeno tre quarti dei consiglieri e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, la partecipazione della Fondazione, ovvero l’assunzione di incarichi inerenti a un Trust, previa attenta valutazione e verifica di tutte le implicazioni che ne possono discendere, con particolare riguardo alle finalità del Trust e alla Legge regolatrice del Trust.
  • Deliberare la scelta dei soggetti ai quali devolvere il patrimonio residuo in caso di estinzione della Fondazione, ai sensi del successivo art. 21 del presente statuto

Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei suoi componenti il regolamento relativo al proprio funzionamento.
Il Consiglio di Amministrazione predispone e approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo con l’obbligo di riferire all’Assemblea dei Fondatori entro e non oltre 30 giorni dall’approvazione del bilancio sia esso preventivo o consuntivo.
Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre delegare parte dei propri poteri al Presidente e a uno o più Consiglieri Delegati.

Art.15

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente ovvero su richiesta di almeno un terzo dei componenti. La convocazione deve essere scritta, deve riportare l’indicazione della sede e dell’ordine del giorno e deve essere recapitata ai Consiglieri e all’Organo di Controllo almeno otto giorni prima della data della riunione. Il Consiglio si riunisce presso la sede legale e comunque in un luogo entro i confini del territorio della Città Metropolitana di Bologna almeno una volta ogni trimestre, è presieduto dal Presidente della Fondazione ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e le delibere sono validamente assunte se approvate dalla maggioranza dei presenti. Le delibere devono essere prese con voto palese. Il Presidente cura la redazione dei verbali del Consiglio di Amministrazione da trascrivere su apposito libro, nominando eventualmente un segretario anche esterno alla Fondazione. In caso di assenza ingiustificata di un membro del Consiglio di Amministrazione per tre convocazioni consecutive questo è da ritenersi decaduto dall’incarico.

Art.16

Il Presidente, nonché, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, hanno la legale
rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio e curano e coordinano l’esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e della Assemblea dei Fondatori.

Art.17

L’Organo di controllo può essere monocratico o collegiale, viene nominato dall’Assemblea dei
Fondatori e almeno uno dei suoi membri è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali.
A componenti l’Organo di controllo si applica quanto previsto nell’art. 2399 del Codice civile.
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 qualora
applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
Esso esercita inoltre le funzioni del revisore legale dei conti, ovvero il controllo contabile, tutte le volte in cui questo si renda normativamente obbligatorio o sia ritenuto opportuno.
L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017 e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di controllo.

Art.18

Tutte le cariche sopra elencate, a eccezione dell’Organo di controllo, sono in via generale gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese vive sostenute o eventuali compensi stabiliti dall’Assemblea dei Fondatori.

Esercizio sociale, modifiche statuarie, estinzione e controversie

Art.19

L’esercizio sociale della Fondazione è annuale e decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Ogni anno deve essere redatto dal Consiglio di Amministrazione il bilancio della gestione della Fondazione che è approvato dal Consiglio di Amministrazione medesimo entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell’esercizio sociale. Il bilancio deve offrire una chiara e veritiera rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione e le attività statutarie concretamente perseguite e i risultati raggiunti.
In particolare, il bilancio di esercizio sarà formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto
gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di
perseguimento delle finalità statutarie.

Art.20

Le modifiche allo Statuto, purché siano compatibili con la natura della Fondazione, nonché le fusioni, trasformazioni e scissioni ex art. 42 bis Codice civile, sono deliberate dal Consiglio di
Amministrazione alla presenza di almeno tre quarti dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l’efficacia delle stesse è subordinata alla ratifica da parte dell’Assemblea dei Fondatori, che delibera con il voto favorevole dei due terzi dei componenti della stessa, e nonché alla approvazione, nei modi di legge, dell’Autorità tutoria.

Art.21

La Fondazione si estingue nei casi e secondo le modalità di cui all’art. 27 Codice civile.
In caso di estinzione della Fondazione il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio del RUNTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni dell’organo della Fondazione competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
La delibera in ordine ai soggetti ai quali devolvere il patrimonio residuo è assunta dal Consiglio di Amministrazione alla presenza di almeno tre quarti dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l’efficacia della stessa è subordinata alla ratifica da parte dell’Assemblea dei Fondatori, che delibera con il voto favorevole dei due terzi dei componenti.

Art.22

Per ogni controversia concernente l’interpretazione del presente statuto è competente il Foro di
Bologna.

Art.23

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto e dall’atto costitutivo valgono le norme del
Codice civile, del Codice del Terzo Settore nonché delle altre leggi vigenti in materia.